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Contatti

Consulenza legale di carattere giuridico e amministrativo per Imprese e Professionisti nel settore delle opere pubbliche – Informazione giuridica in tema di appalti e contratti pubblici, diritto dell’ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Servizi di punta non frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo

progettazione

 

Sulla questione della non frazionabilità dei c.d. servizi di punta l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) ha avuto modo di pronunciarsi nel parere n. 107 del 21 maggio 2014, nel quale è stato precisato che: “negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell’articolo 261 del d.p.r. n. 207/2010, il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento”.

Il pronunciamento è stato ribadito dall’Autorità con il Parere n. 156 del 23 settembre 2015.

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LAVORI PUBBLICI – La valorizzazione delle varianti nelle opere “a corpo”

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – sentenza 10 maggio 2012 n. 9246

 

1.- All’esito di gara pubblica il Comune di Bonassola affidò alla società Moscatedil, con contratto in data 25 marzo 1998, l’appalto riguardante i lavori di riqualificazione urbana e ambientale di un’area pubblica del centro storico comunale (in particolare, pavimentazione e arredo urbano, ristrutturazione dei giardini pubblici e del campo di bocce) per il corrispettivo di L. 1.556.972.753, al netto del ribasso d’asta. Nel corso del rapporto furono eseguiti lavori aggiuntivi approvati con perizia di variante che riconobbe come dovuto un ulteriore importo di L. 63.279.920, contestato dall’impresa che chiese il pagamento di maggiori compensi a vario titolo.

2.- La società appaltatrice convenne in giudizio il Comune di Bonassola davanti al Tribunale di La Spezia e ne chiese la condanna a pagare il saldo del prezzo nonchè gli importi indicati in numerose riserve e varie somme a titolo risarcitorio.

Il Tribunale rigettò le domande concernenti le riserve, ritenendo che, trattandosi di appalto “a corpo” nel quale il prezzo era fisso e invariabile, l’esistenza di varianti non ne comportava la trasformazione in appalto “a misura”; condannò il Comune a pagare il saldo finale dei lavori, detraendo la penale dovuta dall’impresa per tre giorni di ritardo nella conclusione dei lavori, oltre interessi dalla domanda giudiziale.

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La depenalizzazione della somministrazione illecita di manodopera e del distacco illegittimo del lavoratore.

lavoro nero

Corte di Cassazione – sez. III
Sentenza 14 marzo 2016, n. 10484

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

[… omissis …]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 18, comma 5-bis, prima parte, prevede che “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo”.

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016 – ha depenalizzato l’ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (articolo 18, comma 5-bis), non anche invece l’ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori, nel caso di specie non contestata e neppure astrattamente configurata.

A tale conclusione si giunge considerando che il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1 dispone (al primo comma) che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.

Nel caso di specie, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 18, comma 5-bis, è punito nella fattispecie base con la pena della sola ammenda.

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La dismissione delle partecipazioni pubbliche non strategiche degli Enti Locali si infrange contro il muro delle (mancate) procedure ad evidenza pubblica?

Spending

Si riportano due contrastanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in tema di dismissione delle partecipazioni di società di beni e servizi  detenute dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle stesse ritenute non indispensabili (L. 24 dicembre 2007, n. 244; L. 27 dicembre 2013, n. 147; L. 3 dicembre 2014, n. 190).

Nella prima deliberazione (sezione di controllo delle Marche, 2014), secono la quale l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica è condizione indispensabile per la cassazione e la successiva liquidazione delle partecipazioni  (“ritiene il Collegio come non possa revocarsi in dubbio che il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica si connoti quale fase indefettibile volta, per un verso, all’alienazione della partecipazione secondo meccanismi concorrenziali e, per altro, al prodursi – laddove infruttuosa – dell’effetto preclusivo rispetto al mantenimento della partecipazione medesima donde la liquidazione in denaro del valore della quota. Ne consegue che l’Ente procedente – alla cui discrezionalità è, peraltro, rimessa l’individuazione del metodo di valutazione della partecipazione (metodo patrimoniale, reddituale o finanziario) più congruo alla luce di tutti gli elementi di fatto a tal fine rilevanti nonché la scelta, che del pari dovrà trovare evidenza in idonea motivazione, di conferire apposito incarico esterno – non potrà prescinderne giacchè, in difetto, non potrà considerarsi perfezionata la fattispecie estintiva“).

Viceversa la seconda (sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, 2015), pur convenendo con l’orientamento della Sezione delle Marche quanto alla natura di recesso sui generis e extra ordinem dell’istituto introdotto dal Legislatore, sembrerebbe individuare la deliberazione dell’Assemblea dei Soci quale unico presupposto del diritto della PA alla liquidazione, indipendentemente dall’esperimento o meno delle prescritte procedure ad evidenza pubblica (“A tal fine, una volta che l’ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strettamente indispensabile la presenza nel capitale di società estranee alle proprie finalità istituzionali, nell’ambito delle previsioni dell’art. 3, commi 27-29, della legge 244/2007, come integrato dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013, qualora per qualsiasi causa non sia riuscito a dismettere la propria partecipazione, potrà farsi liquidare dalla società partecipata il valore del suo investimento in base ai criteri fissati dall’art.2437-ter, secondo comma, del codice civile“).

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Piani economici e finanziari (PEF) delle concessioni autostradali: è illegittimo il silenzio dell’Amministrazione sulle proposte di aggiornamento e revisione presentate dal Concessionario (TAR Piemonte, sentenza n. 182/2016)

pef

N. 00182/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00901/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 901 del 2015, proposto da:
Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta – ATIVA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, Vittorio Gesmundo, Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
nei confronti di
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
ANAS s.p.a.;
Città Metropolitana di Torino;
Autorità di Bacino del Po;
Regione Piemonte;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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Anno nuovo, Codice nuovo: approvata la legge delega per il riordino dei contratti pubblici (n. 11/2016).

Amanuensi al lavoro nello scriptorium di Echternach

Con la recente Legge 28 gennaio 2016 n. 11 – recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” – il Governo è stato delegato ad adottare:

entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali;

entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

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Il mancato pagamento dei subappaltatori e l’obbligo di trattenuta della Stazione Appaltante nelle pronunce dell’ANAC (ex AVCP)

crediti trattenuta

AG28-08
25 settembre 2008

Oggetto: richiesta di parere in relazione alla sospensione dei SAL per mancato pagamento di subappaltatori.

In esito a quanto richiesto con nota n. 316325 del 5 maggio 2008, si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 24-25 settembre 2008 ha approvato le seguenti considerazioni.
L’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che, nel caso in cui il compenso sia corrisposto al subappaltatore dall’affidatario, questi trasmetta entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore e che “Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”.

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La Cassazione seppellisce definitivamente l’istituto dell’occupazione acquisitiva (anche nei casi anteriori al T.U. Espropri)

espropri

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

Sentenza 19 gennaio 2015, n. 735

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 31 ottobre 1968 Renato Bisogni conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palmi il Comune di Laureana di Borrello, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per l’illegittima occupazione di un terreno, sul quale era stato realizzato un edificio scolastico; in particolare, l’attore precisava che l’occupazione d’urgenza dell’area, di sua proprietà in ragione di tre quinti, era stata autorizzata con decreto del 19 novembre 1953 ed era divenuta illegittima poiché il decreto di esproprio non era intervenuto nel biennio successivo. Dopo la morte dell’attore il giudizio veniva proseguito dalle eredi Giovanna Albani, Antonella Bisogni, Simonetta Bisogni e Donatella Bisogni. Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 9 novembre 1995, rigettava la domanda per intervenuta prescrizione del diritto.

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Il TAR Sardegna su concessione e finanza di progetto: in mancanza dell’effettiva traslazione sul privato del rischio d’impresa, il contratto è nullo.

 project

Con la sotto riportata sentenza n. 213 del 2011, il TAR Sardegna chiarisce che il contratto di concessione recante “la previsione (in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale dello schema contrattuale del project financing)“, è da qualificarsi “come contratto nullo per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 (Contratto in frode alla legge) del codice civile”.

 

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