Il TAR Sardegna su concessione e finanza di progetto: in mancanza dell’effettiva traslazione sul privato del rischio d’impresa, il contratto è nullo.

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Con la sotto riportata sentenza n. 213 del 2011, il TAR Sardegna chiarisce che il contratto di concessione recante “la previsione (in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale dello schema contrattuale del project financing)“, è da qualificarsi “come contratto nullo per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 (Contratto in frode alla legge) del codice civile”.

 

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AVVOCATI E PA – Affidamento dei servizi legali, incarico professionale e procedure ad evidenza pubblica. I chiarimenti del Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 11 maggio 2012 n. 2730

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

FATTO e DIRITTO
1. La Provincia di Alfa, soccombente in un giudizio arbitrale rispetto alla società Beta, con deliberazione della giunta municipale n. 176 dell’8 giugno 2010, affidava ai controinteressati Avv.ti Tizio e CAio incarico finalizzato all’impugnazione del lodo arbitrale pronunciato in data 7 aprile 2010.
L’avvocato Sempronio proponeva ricorso avverso l’affidamento diretto dell’incarico legale, chiedendo al Tribunale di prime cure: a) l’annullamento, previa sospensione, della summenzionata deliberazione; b) la declaratoria d’inefficacia e/o privazione di effetti di qualsiasi atto di natura pattizia intercorso tra l’Amministrazione e i controinteressati; c) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Il ricorrente articolava, in seguito, motivi aggiunti volti ad ottenere l’annullamento del regolamento di cui alla delibera G.P. n. 282 del 29.7.2007 (“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative propedeutiche al conferimento degli incarichi esterni e per l’osservanza degli obblighi di pubblicità”), nella parte in cui all’art 1, comma 2, escludeva il ricorso alla “procedura comparativa” per “gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione”.
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