N. 02445/2012REG.PROV.COLL.
N. 04109/2011 REG.RIC.
N. 04205/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
…
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza n. 516 del 29 marzo 2011, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’odierna appellata D’Oria Giuseppe & Co. s.r.l., per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari, Servizio Viabilità e Trasporti, n. 30 del 16 giugno 2010, recante aggiudicazione definitiva dell’appalto SP 231 – ex S.S. 98 “Andriese – Coratina”, costruzione delle “diramazioni” dalla SP 231 al km 1+450, verso la SP 54 “Modugno – Palese” e la S.S. 96, del sottostante verbale di aggiudicazione provvisoria n. 20/30 Rep. del 1° giugno 2010, del provvedimento di esclusione della ricorrente di cui al suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria, della nota dirigenziale della Provincia di Bari, Servizio Viabilità e Trasporti, prot. n. 7676 del 21 giugno 2010 recante comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, della determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità n. 247 dell’11 dicembre 2009 recante nomina della Commissione di gara; infine, con i motivi aggiunti depositato in data 11.11.2010, per l’annullamento, della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari, Servizio Viabilità e Trasporti n. 63 del 4 agosto 2010, comunicata alla ricorrente con nota prot. 10112 del 10.9.2010, recante conferma dell’esclusione della stessa ricorrente dalla gara per l’appalto dei lavori di costruzione «Diramazioni dalla SP 231 al km 1+450, verso la SP 54 Modugno – Palese e la S.S. 96 e del verbale redatto dalla Commissione di gara in data 27 luglio 2010.
Il TAR fondava la sua decisione ritenendo fondate le censure in ordine alle modalità di costituzione della Commissione di gara per violazione della disposizione di cui all’art. 84, comma 4 d.lgs n. 163/2006, in base al principio, desunto dalla pronuncia del Consiglio di Stato 23 settembre 2008, n. 4613 (che, tuttavia, riguarda appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), della necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell’attività della Commissione e di indipendenza dei componenti della stessa, anche se il criterio di aggiudicazione relativamente alla gara in questione è quello del prezzo più basso, ove venga in rilievo una valutazione della Commissione di gara, costituente tipica espressione di discrezionalità tecnica (nella specie, la valutazione in ordine alla anomalia della offerta della ricorrente).
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