N. 00790/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2013, proposto da COLABETON SPA (…);
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI BERGAMO, (…);
CONSORZIO BBM, (…);
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA, BREBEMI SPA (…);
nei confronti di
CAVALLERI OTTAVIO SPA (…);
per l’annullamento
– della nota della Prefettura di Bergamo contenente un’informativa antimafia atipica riferibile alla società ricorrente (da identificare nell’informativa del 3 luglio 2011);
– della nota del direttore del Consorzio BBM prot. BB/BBMR/0023167/12 del 20 novembre 2012, con la quale è stato comunicato all’Impresa Cavalleri Ottavio spa che in seguito all’informativa antimafia atipica era negata l’autorizzazione all’affidamento di incarichi alla società ricorrente e doveva essere interrotta ogni
trattativa commerciale con la stessa;
– della nota dell’Impresa Cavalleri Ottavio spa prot. n. 3889/12 del 21 novembre 2012, con la quale è stata comunicata l’interruzione degli accordi commerciali per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato per il cantiere denominato Cassanese;
– del protocollo di legalità sottoscritto in data 16 gennaio 2010 tra Prefettura di Bergamo, Concessioni Autostradali Lombarde spa e Brebemi spa, con l’accettazione del Consorzio BBM, limitatamente all’art. 3 comma 1 (informazioni atipiche);
(…)