AMBIENTE – AGGIORNAMENTO: il Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia U.E. l’interpretazione del principio comunitario “chi inquina, paga”, per l’accertamento della responsabilità del proprietario di un’area inquinata che non sia anche l’autore dell’inquinamento (Ordinanza 25 settembre 2013, n. 21)

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CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – ordinanza 25 settembre 2013 n. 21

Va rimessa all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione: se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica.

La questione era stata rimessa dalla Sez. VI, con ordinanza 21 maggio 2013, consultabile qui: https://legaledisabato.wordpress.com/2013/09/03/consiglio-di-stato-sez-vi-n-2740-del-21-maggio-2013-rifiuti-ordinanza-di-rimessione-alladunanza-plenaria-principio-comunitario-chi-inquina-paga-e-responsabilita-de/

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APPALTI PUBBLICI – Art. 140, D.Lgs. 163/2006 – Il cd. “scorrimento” nelle procedure di scelta del contraente in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore o recesso della Stazione Appaltante. Una panoramica sui pronunciamenti interpretativi dell’Autorità di Vigilanza e della giurisprudenza amministrativa in ordine alle condizione di applicabilità dell’istituto.

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L’art. 140 del Codice dei contratti pubblici (“Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto”) è stato soggetto a diverse recenti modificazioni ad opera del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, poi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ed infine del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Di seguito si riportano, accanto al testo normativo oggi vigente, i pronunciamenti sul tema a partire dal Parere sulla normativa dell’AVCP (Atto n. AG-33/09 del 17 dicembre 2009), proseguendo con il TAR Campania (sentenza n. 23753 del 10 novembre 2010) ed il Consiglio di Stato (sentenza n. 2260 del 12 aprile 2011).

 

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