CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – ordinanza 25 settembre 2013 n. 21
Va rimessa all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione: se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica.
La questione era stata rimessa dalla Sez. VI, con ordinanza 21 maggio 2013, consultabile qui: https://legaledisabato.wordpress.com/2013/09/03/consiglio-di-stato-sez-vi-n-2740-del-21-maggio-2013-rifiuti-ordinanza-di-rimessione-alladunanza-plenaria-principio-comunitario-chi-inquina-paga-e-responsabilita-de/