LAVORI PUBBLICI – La valorizzazione delle varianti nelle opere “a corpo”

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – sentenza 10 maggio 2012 n. 9246

 

1.- All’esito di gara pubblica il Comune di Bonassola affidò alla società Moscatedil, con contratto in data 25 marzo 1998, l’appalto riguardante i lavori di riqualificazione urbana e ambientale di un’area pubblica del centro storico comunale (in particolare, pavimentazione e arredo urbano, ristrutturazione dei giardini pubblici e del campo di bocce) per il corrispettivo di L. 1.556.972.753, al netto del ribasso d’asta. Nel corso del rapporto furono eseguiti lavori aggiuntivi approvati con perizia di variante che riconobbe come dovuto un ulteriore importo di L. 63.279.920, contestato dall’impresa che chiese il pagamento di maggiori compensi a vario titolo.

2.- La società appaltatrice convenne in giudizio il Comune di Bonassola davanti al Tribunale di La Spezia e ne chiese la condanna a pagare il saldo del prezzo nonchè gli importi indicati in numerose riserve e varie somme a titolo risarcitorio.

Il Tribunale rigettò le domande concernenti le riserve, ritenendo che, trattandosi di appalto “a corpo” nel quale il prezzo era fisso e invariabile, l’esistenza di varianti non ne comportava la trasformazione in appalto “a misura”; condannò il Comune a pagare il saldo finale dei lavori, detraendo la penale dovuta dall’impresa per tre giorni di ritardo nella conclusione dei lavori, oltre interessi dalla domanda giudiziale.

Continua a leggere