La depenalizzazione della somministrazione illecita di manodopera e del distacco illegittimo del lavoratore.

lavoro nero

Corte di Cassazione – sez. III
Sentenza 14 marzo 2016, n. 10484

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

[… omissis …]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 18, comma 5-bis, prima parte, prevede che “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo”.

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016 – ha depenalizzato l’ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (articolo 18, comma 5-bis), non anche invece l’ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori, nel caso di specie non contestata e neppure astrattamente configurata.

A tale conclusione si giunge considerando che il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1 dispone (al primo comma) che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.

Nel caso di specie, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 18, comma 5-bis, è punito nella fattispecie base con la pena della sola ammenda.

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